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Efficienza energetica: risparmia in modo intelligente
Si fa presto a parlare di “risparmio energetico” come di una soluzione all’aumento dei costi di luce e gas. In verità, limitarsi a ridurre i consumi dell’energia delle diverse attività senza preoccuparsi degli effetti di tali tagli, non è per forza la scelta migliore. Il risparmio energetico, infatti, non necessariamente è sinonimo di efficienza energetica.
Quando si parla di interventi mirati ad ottimizzare l’uso delle risorse, banalmente per ottenere maggiori risultati consumando meno, si parla infatti di efficientamento energetico. Si tratta, in pratica, di risparmiare sfruttando l’energia in modo razionale, aumentando il rendimento: se le finalità sono le stesse, le vie per ottenere il risparmio sono diverse.
Risparmio energetico v. Efficienza energetica: i due lati della medaglia
Se spegnere le luci, quindi, è un intervento di risparmio energetico, sostituire le vecchie lampadine a incandescenza con quelle a basso consumo è un intervento di efficientamento, perché consente massimizzare i vantaggi che derivano dal consumo delle risorse, riducendo però drasticamente i costi. O, per dirla in termini tecnici, “migliora il rapporto tra l’energia immessa e il rendimento espresso in termini di consumi o di produzione”.
E se i vantaggi di sfruttare al meglio le fonti energetiche senza ridurre le prestazioni sono evidenti, ciò che spesso frena privati e aziende da una vera e propria opera di radicale efficientamento sono i costi dei lavori di ammodernamento. Per questo motivo, e per venire incontro agli obiettivi del Patto Verde sulla neutralità climatiche che l’Unione Europea si è fissata entro il 2050, sono spesso previste agevolazioni IRPEF e IRES per determinati interventi.
Ad ora, quindi, gli strumenti fiscali previsti per agevolare gli interventi di riqualificazione e ristrutturazione energetica sono il conto termico 2.0, i certificati bianchi e le detrazioni fiscali.
Il Conto termico 2.0 prevede incentivi per 900 milioni di euro annui rivolti a pubbliche amministrazioni, imprese e privati, per incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili. I certificati bianchi, infine, meglio noti come Titoli di Efficienza Energetica (TEE) sono titoli negoziabili che certificano il risparmio energetico e per cui è previsto un contributo economico per i distributori di energia elettrica e gas naturale come incentivo per ridurre i consumi di energia elettrica, gas naturale, altri combustibili per autotrazione e non per autotrazione.
Le detrazioni fiscali, i cosiddetti “ecobonus”, per i contribuenti che aumentano il livello di efficienza energetica di edifici già esistenti, consentono di recuperare in 10 rate annuali di pari importo fino al 75% del costo degli interventi, a patto che chi fa richiesta siano persone fisiche e società proprietarie, o titolari di un diritto reale sull’immobile, quindi anche condomini o singoli inquilini e comodatari, ma anche familiari conviventi e parenti entro il terzo grado o affini fino al secondo.
Si parla in particolare di agevolazioni per la messa in opera di coibentazioni (ovvero l’isolamento termo-acustico) attraverso pavimentazioni e infissi appositi, la sostituzione dei vecchi impianti di climatizzazione con nuovi modelli dotati di generatori di calore a biomasse combustibili, o con pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, oltre che per sistemi domotici per il controllo da remoto del riscaldamento degli ambienti, e l’acquisto e messa in opera di nuovi pannelli solari.
I documenti da presentare per le agevolazioni sono generalmente tre. Il primo è l’asservazione: elaborata da un tecnico abilitato, attesta la conformità dell’intervento in base ai requisiti specifici, di solito il miglioramento di un determinato numero di classi energetiche. In alcuni casi è obbligatorio anche l’attestato di prestazione energetica, il famoso APE, corredato talvolta dalla scheda descrittiva dell’intervento.
L’APE quindi è richiesta ad esempio per la costruzione di nuovi immobili, e per ristrutturazioni importanti, di riqualificazione energetica o con interventi superiori al 25%, per edifici a energia quasi zero. Ma l’APE è obbligatoria anche nel caso di compravendita o locazione di immobili già esistenti, a meno che non si tratti di edifici di culto, fabbricati industriali, agricoli e artigianali che non prevedono impianti termici o di climatizzazione, fabbricati isolati con superficie inferiore ai 50 mq.
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